IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono  autorizzate  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art.  35,  comma  4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni  provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 55 del  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui  «Il  segretario  il  cui
rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di  dimissioni  puo'
richiedere all'Agenzia nazionale,  entro  5  anni  dalla  data  delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e'  ricollocato  nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle  dimissioni.
[..] la ricostituzione del rapporto di  lavoro  e'  subordinata  alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visto il decreto  prefettizio  del  28  dicembre  2017,  n.  15108,
trasmesso con nota in pari data,  n.  15120,  con  cui  il  Ministero
dell'interno   -   ex   AGES   ha   chiesto   l'autorizzazione   alla
ricostituzione del rapporto di lavoro di  un  segretario  comunale  e
provinciale, dott.ssa Gloria Del Vecchio, nata a Roma  il  21  maggio
1967 e  cancellata  dall'Albo  nazionale  dei  segretari  comunali  e
provinciali in data 18 settembre 2017; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 28 dicembre
2017, n. 15108, il Ministero dell'interno - ex AGES ha comunicato che
alla data del  17  dicembre  2017  risultano  in  servizio  n.  3.196
segretari,  di  cui  n.  2.921  titolari   di   sede,   n.   175   in
disponibilita',  n.  57  in  comando  o  in  utilizzo  presso   altra
amministrazione, n. 6 in utilizzo presso l'Albo Nazionale, n.  34  in
aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1  fuori  ruolo  e  che,
pertanto,  la  situazione  aggiornata  e'  la   seguente:   sedi   di
segreteria, sia singole che convenzionate, n. 4.325; sedi vacanti  n.
1.404; fabbisogno di segretari comunali e provinciali n. 1.129; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
luglio 2017, registrato alla Corte  dei  conti  il  17  agosto  2017,
reg.ne prev. n. 1725, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali (AGES) e' stato autorizzato a ricostituire il rapporto di
lavoro di n. 5 segretari  comunali  e  provinciali,  a  valere  sulle
cessazioni relative al triennio 2013-2015, a fronte di n.  69  unita'
autorizzabili,  pari  alla  differenza  tra  l'80%  delle  cessazioni
verificatesi nel predetto triennio e le n. 249 unita' autorizzate con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2016; 
  Considerato che  sulle  facolta'  di  assunzione  conseguenti  alle
cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015 residuano n. 64 unita'
autorizzabili; 
  Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del
numero dei segretari per i  quali  e'  autorizzata  con  il  presente
provvedimento l'assunzione e' inferiore alle sedi disponibili  e  che
la  riammissione  in  servizio  richiesta  risulta  coerente  con  il
fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a ricostituire il rapporto  di  lavoro,  nella  fascia  professionale
posseduta al momento della cessazione dal servizio, di un  segretario
comunale e provinciale, come da richiesta richiamata nelle  premesse,
a valere  sulle  facolta'  di  assunzione  residue  conseguenti  alle
cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015. 
  2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di
cui al comma 1 sono posti a carico del  bilancio  degli  enti  locali
presso i quali il  segretario  prestera'  servizio,  in  qualita'  di
titolare. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                             p. Il Presidente         
                                       del Consiglio dei ministri     
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                   Madia              
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 361